LA PROTEZIONE CIVILE
La protezione civile è un “sistema” che riunisce diversi Enti e Forze le quali compartecipano alle attività di:
Previsione;
Prevenzione;
Soccorso;
Ripristino delle condizioni di normalità.
Fanno parte del sistema le seguenti strutture operative:
Corpo nazionale vigili del fuoco;
Forze armate;
Forze di polizia;
Corpo forestale;
Servizi tecnici nazionali;
Gruppi nazionali di ricerca scientifica;
Strutture del servizio sanitario nazionale;
Croce Rossa Italiana;
Organizzazioni di Volontariato;
Corpo nazionale soccorso alpino.
L’armonizzazione del sistema è materia assai complessa e vede il Dipartimento della Protezione Civile, Prefetture/Uffici di Governo, Regioni e Province porsi alla testa delle diverse componenti in funzione della tipologia dell’evento e dell’estensione di territorio interessata dai fenomeni da affrontare.
All’interno di queste strutture, date le molteplici competenze che la Protezione Civile ricopre, operano molteplici figure specialistiche: sismologhi, vulcanologi, meteorologi, ingegneri, disaster manager, oltre al personale amministrativo; queste figure sono le uniche ad essere stipendiate della struttura.
Se la “mente” del sistema della Protezione Civile è quella descritta, il “braccio” è certamente rappresentato dai Volontari iscritti alle Organizzazioni legalmente costituite che svolgono la propria attività in modo spontaneo e totalmente gratuito. Pertanto le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile supportano le Istituzioni rendendosi disponibili a favore della collettività ogni qualvolta sia necessario impiegando “Volontari” opportunamente formati che affinano la loro professionalità e le loro capacità personali e collettive attraverso corsi di formazione dapprima generici in seguito specialistici in funzione delle loro attitudini e capacità. Associando alla formazione teorica quella pratica partecipando ad addestramenti, esercitazioni e interventi in emergenza, maturano competenza e grande capacità di interrelazione che consentono una formidabile sinergia ed integrazione con le altre componenti del sistema.
Le Associazioni di volontariato sono censite mediante l’iscrizione al:
Registro Nazionale;
Registro Regionale.
Il Registro Nazionale del volontariato di protezione civile è tenuto a cura della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. In esso sono censite tutte le associazioni che per natura e qualità sono in grado di intervenire su tutto il territorio nazionale e compartecipare a missioni all’estero.
Queste associazioni sono tenute a garantire ai propri volontari una formazione adeguata che consenta ad ognuno di lavorare in sicurezza e in sinergia con le forze cooperanti. Devono inoltre essere dotate delle attrezzature e di mezzi adeguati alla propria operatività in emergenza e capaci ad utilizzarle al meglio per essere autosufficienti per almeno una settimana soprattutto per quanto riguarda vitto e alloggio per non gravare sulla macchina dei soccorsi.
Il Registro Regionale, che in virtù della normativa vigente è tenuto a cura delle rispettive Regioni, include le organizzazioni che prestano la propria opera in ambito della propria Regione e partecipano ad attività organizzate e coordinate dal Servizio Regionale di Protezione Civile.
Scopo principale di ambedue i Registri è quello di fornire annualmente un elenco aggiornato e dettagliato delle associazioni che garantiscono sufficiente capacità operativa, gratuità delle prestazioni ed infine ma non ultimo la democraticità al loro interno.
Un’altra importante funzione dei registri è quella di censire e inserire in un data base complessivo le dotazioni strumentali, le specializzazioni e capacità personali e di gruppo, con lo scopo di individuare immediatamente quale associazione sia in possesso dei requisiti necessari ad affrontare al meglio l’emergenza in rapporto alla tipologia di evento.
La legislazione in materia riconosce ai volontari che partecipano ad attività di formazione, previsione, prevenzione o soccorso in emergenza, debitamente riconosciute e autorizzate, alcuni diritti imprescindibili quali:
Il mantenimento del posto di lavoro;
Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro;
La copertura assicurativa.
Il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale consiste nella possibilità di assentarsi dalle attività lavorative per un massimo di 180 giorni nell’arco di ogni anno, in periodi non più lunghi di 90 giorni ognuno, percependo comunque il trattamento economico come se fosse presente sul posto di lavoro essendogli anche riconosciuti i ratei di trattamento di fine rapporto, ferie e contribuzioni.
Sarà poi cura del datore di lavoro richiedere il rimborso al Dipartimento della Protezione Civile per quanto corrisposto al dipendente.
L’assicurazione garantisce al volontario la copertura per infortuni che potranno accadere durante lo svolgimento dei propri compiti.
Alle organizzazioni sono inoltre riconosciute dall’Istituzione Pubblica che le ha attivate:
Il reintegro delle attrezzature e dei mezzi danneggiati o perduti;
Le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto carburante consumato.
Posto che le associazioni mettono a disposizione gratuitamente in emergenza propri mezzi e attrezzature, la legge prevede il reintegro di quanto perso o la riparazione di quanto danneggiato durante il loro l’utilizzo.
Le spese sostenute per spostamenti o l’acquisto dei carburanti necessari a portare soccorso debitamente comprovate, sono integralmente riconosciute. L’unica lacuna che presenta l’attuale metodo di rimborso è che non è contempla alcun tipo di anticipo; la conseguenza è che per poter partecipare ad una emergenza occorre che le associazioni anticipino le somme necessarie.
Questo significa che ogni associazione, al fine di non dover chiedere contributi economici al volontario, deve preservare somme del proprio bilancio da destinare per eventuali evenienze.
Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile si classificano in:
Gruppi Comunali;
Associazioni o Organizzazioni di protezione civile.
Questi due modi di essere organizzazione di protezione civile presentano differenze sostanziali.
Il gruppo Comunale è costituito in ottemperanza ad obblighi di legge su iniziativa dell’Amministrazione Comunale che provvede ad organizzare e fornire ciò che occorre al personale per rendere operativa l’organizzazione. L’ambito di intervento di questa realtà è il territorio comunale.
Le Associazioni o Organizzazioni nascono spontaneamente per iniziativa popolare e sono dotati di proprio Statuto registrato. Possono richiedere l’iscrizione ai registri regionali e qualora riscontrati i requisiti di idoneità essere registrati e quindi ufficialmente riconosciuti. A seguito dell’iscrizione possono stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione per svolgere servizio di protezione civile in cambio di modeste sovvenzioni che spesso si traducono nel comodato d’uso della sede e nel rimborso delle spese di gestione della stessa. I mezzi e le attrezzature devono essere acquistate dall’Associazione con finanziamenti pubblici e/o forme di autofinanziamento.
La scelta di costituirsi e rimanere associazione, deriva dalla convinzione che per poter prestare la propria opera liberamente senza incorrere in limitazioni sorta, è necessario mantenere la maggior autonomia possibile, pur nel rispetto delle altrui e proprie esigenze e necessità.